02-01-2016
Autorizzazioni per gli impianti viticoli: il Decreto ministeriale per l’attuazione delle nuove procedure.
Con il Decreto del Consiglio dei Ministri n. 12272 del 15 dicembre 2015, sono state definite le modalità nazionali d’attuazione del nuovo sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli. A partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2030, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa un’autorizzazione per il nuovo impianto o un’autorizzazione per il reimpianto. È altresì prevista una procedura per la conversione in autorizzazioni dei diritti di reimpianto ancora validi attualmente detenuti dai produttori. Le autorizzazioni sono gratuite e non trasferibili. Nuovi impianti Per l’anno 2016, il plafond disponibile per i nuovi impianti sarà pari all’1% della superficie vitata nazionale, e dunque circa 6.400 ettari. I produttori che vorranno realizzare nuovi vigneti dovranno presentare apposita richiesta di autorizzazione per l`impianto. Le predette richieste sono considerate ammissibili se dal fascicolo aziendale del produttore interessato risulta una superficie agricola pari o superiore a quella per cui è stata richiesta l’autorizzazione. Le autorizzazioni per i nuovi impianti devono essere utilizzate entro 3 anni a partire dalla data del rilascio. Le autorizzazioni per il nuovo impianto non possono usufruire dei contributi nel quadro della misura su ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Le domande per le autorizzazioni ai nuovi impianti si presentano al Ministero Agricoltura dal 15 febbraio al 31 marzo 2016, in modalità telematica nell’ambito dei servizi SIAN. Nella medesima domanda possono essere richieste più autorizzazioni per vigneti da impiantare anche in Regioni differenti. Considerata la somma di tutte le domande presentate a livello nazionale, qualora la superficie totale richiesta sia uguale o inferiore agli ettari messi a disposizione dal Ministero (6.400 ettari), ogni richiedente riceverà un’autorizzazione per procedere al nuovo impianto pari agli ettari richiesti. In caso contrario, ad ogni Regione o Provincia autonoma è garantito un numero di ettari pari all’1% della superficie vitata regionale. Qualora a seguito di questa prima attribuzione rimangano ettari non assegnati, questi verranno destinati alle Regioni o Province autonome che hanno registrato domande in esubero rispetto all’1% della superficie vitata regionale, poi distribuiti ai singoli richiedenti proporzionalmente alle superfici richieste e risultate ammissibili. Qualora l’autorizzazione sia rilasciata per una superficie inferiore al 50% della superficie richiesta, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro 10 giorni dalla data della comunicazione, senza incorrere in alcuna penalità. Le autorizzazioni per il nuovo impianto sono rilasciate dalle Regioni o Province autonome territorialmente competenti entro il 1° giugno. Reimpianti Le autorizzazioni per i reimpianti sono concesse ai produttori che estirpano una superficie vitata e che presentano una richiesta alle Regioni o Province autonome territorialmente competenti. Si ricorda che l’autorizzazione per il reimpianto deve essere utilizzata nella stessa azienda in cui ha avuto luogo l’estirpazione, sulla stessa superficie oggetto dell’estirpazione o su altra superficie, purché sempre all’interno della medesima azienda e presenti sul fascicolo aziendale. L’autorizzazione per il reimpianto viene data per un numero di ettari pari a quelli estirpati. Le domande di autorizzazione per il reimpianto sono presentate alla Regione territorialmente competente, in qualsiasi momento dell’anno, entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui è avvenuta l’estirpazione. Le Regioni rilasciano le autorizzazioni entro tre mesi a decorrere dalla presentazione delle domande ritenute ammissibili. È prevista una procedura semplificata nei casi in cui il reimpianto dovesse avvenire sulla stessa superficie in cui è avvenuto l’estirpazione. In questo caso, le autorizzazioni si considerano concesse automaticamente alla data in cui la superficie è stata estirpata. Il produttore, tuttavia, deve presentare, entro la fine della campagna viticola in cui ha estirpato, una comunicazione alla Regione territorialmente competente. Anche le autorizzazioni per il reimpianto devono essere utilizzate entro 3 anni dalla data del loro rilascio. Conversione in autorizzazioni dei diritti di reimpianto in capo ai produttori Dal 15 settembre 2015 e fino al 31 dicembre 2020, i titolari di un diritto di reimpianto possono presentare alla Regione la richiesta di conversione dei diritti in autorizzazioni. Si ricorda, tuttavia, che i diritti possono essere convertiti solo se ancora validi. Allo stesso tempo, l’autorizzazione rilasciata ha la stessa validità residua del diritto, per cui è consigliabile prestare la massima attenzione alla validità del diritto, determinata dalle pertinenti delibere regionali. Le Regioni rilasciano l’autorizzazione entro 3 mesi dalla presentazione della richiesta. A tal proposito, il trasferimento dei diritti di reimpianto è consentito solo fino al 31 dicembre 2015 e il contratto di compravendita delle quote deve essere presentato alla competente Agenzia delle entrate entro questa data, affinché il trasferimento possa avere valore. Modifiche della superficie per cui è assegnata l’autorizzazione Su domanda del richiedente, l’impianto può essere realizzato su di una superficie diversa da quella a cui era stata associata l’autorizzazione al momento del rilascio, purché sempre nella stessa azienda del produttore interessato. Da Fedagri - Confcooperative.