06-09-2015
Prevenzione infortuni: la responsabilità del committente per omicidio colposo. Sentenza della Corte di Cassazione.
Con un`interessante decisione, la Corte di Cassazione ha disegnato varie regole e condizioni perché si riconosca un`ipotesi di responsabilità antinfortunistica anche in capo al committente dei lavori. Difatti, il committente riveste una posizione di garanzia autonoma e specifica in quanto è soggetto che concepisce, programma, progetta e finanzia un`opera. Si tratta, invero, di una figura soggettiva che integra ed interagisce con quella di altre figure di garanti legali (datori di lavoro, dirigenti, preposti etc.); può designare un responsabile dei lavori, con un incarico formalmente rilasciato e accompagnato dal conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa, che gli consenta di essere esonerato dalle responsabilità. Beninteso, detto esonero è efficace soltanto entro i limiti dell`incarico medesimo. La Suprema Corte ha anche contemplato l`ipotesi in cui l`evento debba ritenersi causalmente collegato a plurime omissioni colpose, specificamente determinate, imputabili alla sfera di controllo dello stesso committente. In detta ipotesi la Cassazione ha specificato che deve estendersi al committente la responsabilità per il delitto di omicidio colposo del lavoratore infortunato, non potendo pretendere di essere liberato solo perché al vertice della catena di comando ed estraneo a profili operativi. Fonte: Cassazione, Sez. IV^, sentenza 20 maggio - 10 agosto 2015, n. 34701 Di Giovanni Tartaglia Polcini