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04-04-2015
Riforma PAC: l`identikit dell`agricoltore attivo secondo AGEA.
L`Area Coordinamento di AGEA, con provvedimento n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015, ha emanato la circolare riguardante l``agricoltore in attività`. Si tratta, anche in questo caso, di una circolare fondamentale nell`ottica dell`applicazione della nuova PAC.
La nuova normativa della Commissione europea, di recente emanazione, ha infatti previsto che l`accesso a taluni regimi di aiuto, sia nell`ambito del I che del II Pilastro, sia consentito solo ai soggetti che rivestano la qualifica di `agricoltore in attività`.
Questi i regimi interessati in ambito FEAGA: `Regime di pagamento di base`, `Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l`ambiente`, `Pagamento per i giovani agricoltori`, `Sostegno accoppiato facoltativo` e `Regime dei piccoli agricoltori`.
Le misure di Sviluppo rurale - programmazione 2014/20 - interessate sono: `Gestione del rischio in agricoltura`, `Giovani agricoltori`, `Qualità`, `Agricoltura biologica`, `Zone svantaggiate` e `Benessere degli animali`.
L`agricoltore attivo, così come definito nel provvedimento, deve dimostrare, al momento della presentazione della domanda di aiuto, di essere iscritto all`INPS con la qualifica di `coltivatore diretto` o `imprenditore agricolo professionale` o `colono` o `mezzadro`.
In alternativa, deve essere in possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, deve possedere la dichiarazione annuale IVA relativa all`anno precedente la presentazione della domanda (se collocato in zona svantaggiata è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo). Tuttavia, in caso di partita IVA attivata in campo agricolo dopo il 1° agosto 2014, o in assenza di partita IVA, il requisito di agricoltore in attività è comunque dimostrato qualora:
l`importo annuo dei pagamenti diretti sia almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell`anno fiscale più recente;
conduca una attività agricola non insignificante (v. punto 2.4.3 del provvedimento);
la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l`esercizio di un`attività agricola (v. punto 2.4.4 del provvedimento).
Sempre in alternativa, il requisito di agricoltore in attività è comunque dimostrato qualora l`interessato abbia percepito, nell`anno precedente alla domanda, pagamenti diretti per un importo massimo di 1.250 euro, o 5.000 euro se collocato in zona svantaggiata.
La circolare, inoltre, descrive chiaramente la figura dell``agricoltore non attivo` e cioè:
le persone fisiche o giuridiche che detengono superfici agricole che sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l`attività minima;
i soggetti che gestiscono aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti;
le persone fisiche o giuridiche che svolgono direttamente attività di intermediazione bancaria o finanziaria, e/o commerciale;
le società, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono direttamente attività di assicurazione e/o di riassicurazione;
le pubbliche amministrazioni non previste in deroga dal punto 2.3 del provvedimento, ad eccezione degli gli enti che effettuano attività formative e/o di sperimentazione in campo agricolo e quelli che hanno la gestione degli usi civici;
i soggetti le cui attività agricole costituiscono solo una parte insignificante delle loro attività economiche complessive;
i soggetti la cui attività principale non è l`esercizio di un`attività agricola.
Da Pianeta PSR