21-02-2015
Contratti di rete, condividere per crescere: la condivisione di terreni, dei mezzi, della forza lavoro e del know how si fa strada anche tra le imprese del settore agricolo.
L`obiettivo è `condividere` e lo strumento a disposizione si chiama `contratto di rete`. Un modello innovativo di collaborazione tra realtà produttive che permette, a fronte di una preservata autonomia, di accrescere la competitività sul mercato. Ad averne scoperto le potenzialità sono ora anche le aziende agricole che in condivisione mettono non solo i terreni, strutture e know how, ma anche i mezzi agricoli e la forza lavoro attraverso le `assunzioni congiunte`. I dati Unioncamere, aggiornati al 31 dicembre 2014, indicano che su un totale di 9.866 contratti in essere, 623 riguardano il settore agricolo. Nato meno di cinque anni fa, il contratto di rete viene sottoscritto da più imprenditori iscritti al Registro delle Imprese e permette lo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica e tecnologica, attinenti l`esercizio aziendale, sulla base di un programma comune. La base legislativa è composta da: articolo 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della Legge 33 del 9 aprile 2009; Decreto Legge 5 del 10 febbraio 2009 D.L. 78 del 31 maggio 2010 Legge 122 del 30 luglio 2010 Decreto Legge 83/2012 Legge 134/2012 Decreto Legge 179/2012 Legge 221/2012 Il principio è quello di fornire una forma di aggregazione più flessibile, che consenta agli imprenditori di collaborare al fine di accrescere, individualmente e collettivamente, la propensione e le capacità all`innovazione. Le imprese coinvolte, che possono essere anche imprese individuali o enti pubblici, sulla base di un programma comune si impegnano a collaborare in forme e ambiti predeterminati, attinenti all’esercizio delle proprie attività, attraverso lo scambio di informazioni o di prestazioni. In altre parole esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto può prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale e la nomina di un organo comune, incaricato di gestire l’esecuzione del contratto o di singole fasi dello stesso. A differenza di altre forme di collaborazione, in questo caso, il nodo centrale è di perseguire obiettivi strategici comuni di crescita, incentrando il rapporto tra le imprese partecipanti esclusivamente sulla condivisione di rendimenti. La rete, che non necessariamente è un soggetto giuridico, ha una funzione di coordinamento; le decisioni strategiche rimangono comunque in capo a ciascuna impresa. Le modalità di sottoscrizione del contratto sono tre: per redazione di atto pubblico, per scrittura privata autenticata o con sottoscrizione attraverso il modello standard tipizzato ai sensi del decreto ministeriale 122 del 10 aprile 2014. Disciplinano i contratti di rete in ambito agricolo il Decreto legge 179/2012 e la Legge 221 del 17 dicembre 2012; questi definiscono alcuni punti specifici per il settore, istituendo presso l’Ismea un Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Il Fondo è costituito dai contributi volontari degli agricoltori e può beneficiare di contributi pubblici compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il contratto di rete nel settore agricolo, si apprende dalla legge di riferimento, può essere sottoscritto dalle parti con l’assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole che hanno partecipato alla redazione finale dell’accordo. `Le imprese agricole - recita l`articolo 3-bis - ivi comprese quelle costituite forma cooperativa ... , riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all`assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende`. Assunzione congiunta che può sussistere anche se operata da aziende legate da un contratto di rete, quando almeno la metà di esse siano agricole. In virtù da quanto definito nella Legge 116 del 2014, per favorire i processi di aggregazione e cooperazione agricola, incrementandone la competitività sui mercato globali, la produzione agricola derivante dall`esercizio comune di piccole e medie imprese agricole - come definite nel Regolamento CE 800/2008 - impegnate in contratti di rete, può essere divisa tra i contraenti, con attribuzione a ciascuno della quota convenuta da contratto. Ovvero, è possibile l`attribuzione diretta e immediata della produzione agricola, divisa in natura, fra le imprese in rete secondo le quote stabilite dal contratto. Viene specificata la possibilità di mettere in comune i fattori produttivi quali terreni, macchinari, strutture produttive, risorse e know how. In sintesi, contratto e programma di rete rappresentano strumenti attraverso i quali le aziende possono aumentare la propria produzione anche su terreni altrui, andando a riprendere dalla finestra la conduzione associata, uscita dalla porta per effetto della legge sui patti agrari. Sempre con riferimento al DL 91/2014, per quanto concerne il sostegno al made in Italy, al fine di incentivare la creazione di nuove reti d`impresa in ambito agro alimentare, viene riconosciuto un credito d`imposta fruibile per gli anni 2014, 2015, 2016 per le spese sugli investimenti finalizzati allo sviluppo di nuovi prodotti, di pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera; il credito viene concesso nella misura del 40 per cento delle spese sostenute per tali investimenti. Il credito d’imposta non può superare i 400 mila euro e gli importi concessi complessivamente in tutta Italia non possono superare 4 milioni 500 mila euro nel 2014, 12 milioni di euro nel 2015 e 9 milioni di euro nel 2016. Da sottolineare però, ai fini dell`operatività della misura, che a tutto febbraio 2015 si è in attesa dell`emanazione del decreto del Ministero delle Politiche Agricole di concerto con i ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Economia e Finanze. Fonte: Agronotizie.